ENERGIE RINNOVABILI: QUADRO PIÙ AMBIZIOSO E PROCEDURE PIÙ VELOCI

PUBBLICATO IL DECRETO LGS 9 GENNAIO 2026, N. 5 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RED III

Il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026 n. 5 che recepisce la Direttiva (UE) 2023/2413 – più conosciuta come RED III (Renewable Energy Directive III), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026.

La Direttiva RED III rafforza l’obiettivo energetico dell’UE: raggiungere almeno il 42,5% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo dell’Unione entro il 2030, con un obiettivo auspicabile del 45%.

La Direttiva fa parte del pacchetto legislativo “Fit for 55” e rappresenta il cuore del nuovo quadro Ue sulle energie rinnovabili:

  • Rafforza l’obiettivo vincolante dell’Europa dal 32% al 42,5% di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, con obiettivo auspicabile del 45%.
  • Introduce le zone di accelerazione per impianti rinnovabili e misure di semplificazione autorizzativa in tutti gli Stati membri.
  • Introduce nuovi obiettivi specifici per le rinnovabili negli edifici, nei trasporti e nei settori industriali difficili da decarbonizzare.

Rappresenta un passo fondamentale per l’Italia nell’implementazione delle politiche europee per le energie rinnovabili, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.

Il decreto adegua la legislazione italiana ai nuovi obiettivi europei al 2030 e introduce un quadro molto più ambizioso per le energie rinnovabili, con nuovi target, procedure più veloci per gli impianti e obblighi più stringenti per edifici e settori chiave.

Il decreto fissa un nuovo obiettivo nazionale vincolante per le rinnovabili:

  • Entro il 2030, almeno il 39,4% del consumo finale lordo di energia in Italia dovrà provenire da fonti rinnovabili.

Principali novità introdotte

1.     Semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative

Per rendere più veloce lo sviluppo degli impianti FER, il decreto introduce:

  • Zone di accelerazione (go‑to areas): le Regioni e le Province autonome devono individuare aree idonee a impianti rinnovabili, dove si applicano procedure semplificate e tempi certi.
  • Tempi massimi per le autorizzazioni:
    • 12 mesi (1 anno) per le autorizzazioni in zone di accelerazione.
  • Per i progetti di rilevanza nazionale o strategica, il termine è ancora più stringente. Vige infatti un regime di valutazione e autorizzazione accelerato con procedure unificate e ruoli chiari tra Stato e regioni.

2. Sostegno e promozione delle rinnovabili

  • Rafforza le misure per promuovere l’autoconsumo e la produzione di energia rinnovabile, anche distribuita e in ambito urbano.
  • Introduce norme per favorire l’installazione di impianti rinnovabili su edifici pubblici e privati, in linea con quanto previsto dalla Direttiva RED III.
  • Mantiene e raffina gli strumenti di sostegno (incentivi, CFE, ecc.) coerenti con il quadro europeo e la programmazione nazionale.

3. Rinnovabili negli edifici e nelle nuove costruzioni

Il decreto introduce nuove regole obbligatorie per il settore edilizio:

  • Per le nuove costruzioni e gli interventi rilevanti di ristrutturazione, l’energia da fonti rinnovabili deve coprire almeno:
    • Il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria.
    • Il 60% del fabbisogno complessivo di energia per riscaldamento e raffrescamento.
  • Questo significa un forte impulso a impianti fotovoltaici, solari termici, pompe di calore e sistemi ibridi negli edifici nuovi e ristrutturati.

4. Rinnovabili nei trasporti e nei carburanti

  • Recepisce le nuove regole per l’uso di biocarburanti e carburanti rinnovabili nei trasporti, con obblighi di quota e criteri di sostenibilità.
  • Introduce la reintroduzione della disciplina sui carburanti rinnovabili nei trasporti, con indicazioni specifiche per imprese e operatori del settore.

5. Regole più stringenti per le bioenergie

Per garantire una crescita sostenibile delle bioenergie, il decreto introduce:

  • Criteri più rigorosi per l’uso di biomasse solidi e bioliquidi, con attenzione alla sostenibilità delle filiere.
  • Limiti più severi all’uso di biomassa forestale non sostenibile, per proteggere boschi e biodiversità.
  • Incentivi mirati per biometano, rifiuti organici e residui agricoli, con maggiore controllo sulla tracciabilità origini.

6. Mercato dell’energia e supporto agli investimenti

Il decreto favorisce la crescita delle rinnovabili anche attraverso il mercato:

  • Si rafforza il valore delle garanzie di origine, per garantire maggiore trasparenza e tracciabilità dell’energia verde immessa in rete.
  • Si creano le condizioni per la diffusione di contratti a lungo termine tra produttori FER e imprese energivore (PPA), riducendo il rischio per gli investitori.

7. Rafforzamento della governance e pianificazione

A livello istituzionale, il decreto:

  • Aggiorna il Piano nazionale integrato energia–clima (PNIEC) per allinearne gli obiettivi alla Direttiva RED III e al nuovo target del 39,4%.
  • Rafforza il ruolo delle Regioni e delle autorità di regolazione nel coordinamento delle politiche energetiche e delle aree idonee agli impianti.

In sintesi, il decreto porta in Italia:

  • Obiettivi più ambiziosi per le rinnovabili (al 39,4% al 2030).
  • Procedure più veloci e semplificate per impianti FER.
  • Obblighi più stringenti per edifici e bioenergie.
  • Un quadro più chiaro per contratti verdi e mercato dell’energia

Il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026 n. 5