LEGGE DI BILANCIO 2021 : AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE

MOLTI INCENTIVI ALLE IMPRESE PER NUOVE ASSUNZIONI E AUTONOMI E PROFESSIONISTI

 

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato                                   Art. 1, cc. 10-15

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo di cui all’art. 1, cc. da 100 a 105 e 107 L. 205/2017 è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Le disposizioni non si applicano alle prosecuzioni di contratto post apprendistato e alle assunzioni di ex studenti che abbiano svolto alternanza scuola lavoro o apprendistato di 1° o 3° livello presso il medesimo datore di lavoro.

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final e nei relativi limiti e condizioni. L’efficacia delle disposizioni è altresì subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

 

Esonero contributivo per assunzione di donne                                                          Art. 1, cc. 16-19

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’art. 4, cc. da 9 a 11 L. 92/2012 è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il nu- mero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il beneficio è riconosciuto per:

  • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato (in tale ultimo caso i 18 mesi decorrono dalla data di assunzione a tempo determinato);
  • 12 mesi in caso di assunzione a tempo

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final e nei relativi limiti e condizioni. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

 

Fondo esonero contributi previdenziali lavoratori autonomi e professionisti                      Art. 1, cc. 20-22

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori auto- nomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail.

Con uno o più decreti sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e i relativi criteri di ripartizione.

A valere sulle risorse destinate a tale Fondo sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

 

Agevolazioni per assunzione di giornalisti                                                      Art. 1, c. 29

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1.01.2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta.

 

Proroga esonero contributivo giovani coltivatori diretti e Iap                                                    Art. 1, c. 33

L’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, è riconosciuto con riferimento alle iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1.01.2020 e il 31.12.2021.

 

Esonero contributivo settore sportivo dilettantistico                                  Art. 1, cc. 34-35

È istituito presso il MEF un apposito Fondo, con dotazione una dotazione per gli anni 2021 e 2022, al fine di finanziare l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi Inail, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

 

Decontribuzione al Sud                                                                    Art. 1, cc. 161-169

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’esonero contributivo di cui all’art. 27, c. 1 D.L. 104/2020, n. 104 si applica fino al 31.12.2029, modulato come segue:

  • in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 12.2025;
  • in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
  • in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e

L’agevolazione non si applica:

  • agli enti pubblici economici;
  • agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  • agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  • alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP) e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli artt. 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
  • ai consorzi di bonifica;
  • ai consorzi industriali;
  • agli enti morali;
  • agli enti

L’agevolazione è concessa dal 1.01.2021 al 30.06.2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final.

Dal 1.07.2021 al 31.12.2029 l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione Europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

 

Assunzioni di lavoratori socialmente utili                                                Art. 1, cc. 292-296

Nell’anno 2021 le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.

Le convenzioni stipulate per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili sono prorogate al 31.12.2021.

 

Fondo per l’attuazione di politiche attive del lavoro                                                          Art. 1, c. 324

Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di soste- nere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, per il successivo trasferimento all’Anpal per le attività di competenza, è  istituito  un fondo denominato «Fondo per  l’attuazione  di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del pro- gramma React EU».

È istituito un programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), quale programma nazionale di presa in carico  finalizzata all’inserimento  occupazionale,  mediante  l’erogazione  di  servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell’ambito del patto di servizio.

Resta fermo che le misure comprese nel programma nazionale GOL sono individuate nell’ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto programma React EU.

 

Proroga divieti di licenziamento                                                           Art. 1, cc. 309-311

Fino al 31.03.2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991); restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Fino alla medesima data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966); restano, altresì, sospese le procedure in corso ex art. 7 L. 604/1966.

Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi.

Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

Assegno di ricollocazione                                                               Art. 1, cc. 325-328

Nelle more dell’istituzione del programma nazionale GOL (garanzia di occupabilità dei lavoratori), per l’anno 2021, l’assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 D.Lgs. 150/2015, è riconosciuto, nel limite di spesa previsto, dal centro per l’impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l’accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi: collocazione in cassa integrazione guadagni (art. 24-bis D.Lgs. 148/2015); sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività (art. 44 D.L. 109/2018) 30; percezione della Naspi da oltre 4 mesi.

L’efficacia delle disposizioni è condizionata all’approvazione, da parte delle autorità europee, dell’ammissibilità delle stesse disposizioni al finanziamento nell’ambito del programma React EU.