PNRR : 1 MILIARDO DI EURO PER PARCHI AGRISOLARE
IN ARRIVO IL BANDO 2023
Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha firmato il 19 aprile scorso il Decreto ministeriale per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
Gli impianti saranno realizzati con risorse del PNRR, nell’ambito della Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”
Complessivamente le risorse previste dal PNRR per gli anni dal 2022 al 2026 erano 1,5 miliardi di euro.
Dopo il bando del 2022 risultano risorse residue pari ad euro 993.031.470,19 che saranno a disposizione del bando 2023.
Un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
Le risorse vengono così suddivise:
- 693.031.470,19 euro per le imprese del settore della produzione agricola primaria;
- 150 milioni di euro per le imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli;
- 75 milioni di euro per imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli;
- 75 milioni di euro per le imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo dell’autoconsumo.
Soggetti beneficiari:
- Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria, ex art. 2135 c.c.;
- Imprese agroindustriali con Codice Ateco prevalente (che saranno individuati con prossimo Provvedimento);
- Cooperative agricole, anche sotto forma di consorzio, che esercitano attività agricola ex art 2135 c.c..
I beneficiari potranno costituirsi anche in forma aggregata, ad esempio, in associazioni temporanee di imprese, raggruppamenti temporanei d’impresa, reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili.
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore a € 7.000.
l Contributi a fondo perduto sono :
- 80% per le aziende della produzione agricola primaria che fanno autoconsumo o autoconsumo diffuso
- 30% per gli investimenti delle aziende della produzione agricola primaria oltre il vincolo di autoconsumo o autoconsumo diffuso
- 80% per le aziende del settore della trasformazione di prodotti agricoli (per le quali non ci sono vincoli sull’autoconsumo, 150 milioni)
- 30% per il settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (senza vincoli sull’autoconsumo)
Per le categorie con contributo al 30%, l’intensità di aiuto può essere aumentata di:
- 20% per le piccole imprese;
- 10% per le medie imprese;
- 15% per investimenti effettuati nelle zone svantaggiate
Il beneficiario deve avere la disponibilità dei fabbricati su cui gli interventi sono realizzati;
Interventi ammessi
Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.
Unitamente alle attività precedenti, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
- a) rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
- b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
- c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.
- Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:
a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
-
- acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
- sistemi di accumulo;
- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- costi di connessione alla rete
- fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00.
b) per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
-
- demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp.
Per tutti gli interventi sono ammissibili – nei limiti massimi indicati – le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.
È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato.
È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.
I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario. Tutte le spese sono ammissibili a partire dal momento di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario
I Soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco
L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del Soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un’anticipazione fino al 30%, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi o da primarie imprese assicurative.
Il Bando è a sportello e le domande saranno accolte in ordine cronologico
Come per tutti i fondi legati al PNRR occorre una dichiarazione sul rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH)”.