DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34 (RILANCIO)

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SOFFERENZE DA COVID

Il decreto-legge del  19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto Rilancio, prevede all’articolo 25 un contributo a fondo perduto, consistente nell’erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione, elargito direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinato a ristorare i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”.

Il contributo ha lo scopo di supportare i soggetti economici maggiormente danneggiati dalle conseguenze economiche inevitabilmente indotte dalla pandemia da Coronavirus alleviando, dal punto di vista economico e finanziario, gli effetti negativi dell’epidemia, riconoscendo “un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA …….”.

Nello specifico, i soggetti beneficiari del contributo sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione e titolari di reddito agrario, “titolari di partita IVA”, con determinati requisiti di carattere generale.

In particolare:

  • nel periodo d’imposta 2019, l’ammontare dei ricavi o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni non devono essere superiori a 5 milioni di euro;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale, ecc.), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

L’ammontare del contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 20 per cento se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a € 400.000;
  • 15 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 400.000 e minori o uguali a € 1.000.000;
  • 10 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 1.000.000 e minori o uguali a € 5.000.000.

La percentuale applicabile è stabilita in relazione ai ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, ovvero la data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”, che per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è il 2019.

Lo stesso articolo prevede al comma 6 il riconoscimento di un contributo minimo per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il decreto prevede anche un Credito d’imposta locazioni per i contribuenti dei Comuni in stato d’emergenza.

In particolare a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (il 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito spetta nella misura del 30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda.

La misura ha lo scopo di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da “COVID-19” che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle attività economiche di minori dimensioni (individuate come quei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente quello dell’entrata in vigore del decreto stesso).

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.