GLI INCENTIVI ALLE RINNOVABILI SONO CUMULABILI
NOTA DEL GSE SUGLI INCENTIVI
La legge 23 dicembre 2000, n. 388/2000 ( legge finanziaria 2001) ai commi 13-19 ha disciplinato la cosiddetta Tremonti-ter prevedendo che i costi di acquisto sostenuti per gli «investimenti ambientali», quelli «necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente», potevano essere dedotti dalla base imponibile, cioè dell’ammontare complessivo dei redditi tassabili.
Tra questo tipo di investimenti erano ammessi anche quelli effettuati per l’acquisto e la messa in esercizio di impianti fotovoltaici.
Adesso il Gestore del Servizio Elettrico (GSE) con la nota tecnica del 22 novembre 2017 chiarisce che è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante (cd. primo e secondo conto energia) con la detassazione ambientale (cd. Tremonti ambientale) ma solo nei limiti del 20% del costo dell’investimento.
E’ esclusa invece la cumulabilità con le tariffe del III, IV e V conto energia.
Essendo però tale disposizione abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012, con decreto legge n. 83/2012, il beneficio di cui la nota del GSE riguarda gli investimenti ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012.
Sulla base di quanto scritto dal GSE la Tremonti ambientale deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.